La Sorveglianza Sanitaria

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La Sorveglianza Sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA


La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in uno specifico contesto lavorativo.

E’ in pratica l’insieme delle visite mediche, delle indagini strumentali e di laboratorio, delle visite specialistiche, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico. Il tutto finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori.
 

Essa comprende ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/08:

  1. Visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Con le modifiche al Testo Unico apportate dal D.Lgs 106/2009 è stata introdotta la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva.
  2. Successive visite periodiche mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
  3. Visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro. Spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
  4. Visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto, cancerogeni, chimico).
  5. Visita al rientro al lavoro dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute.

 

Giudizio Di Idoneità

La visita, si conclude sempre con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.

Non è più richiesta come obbligatoria la firma sul giudizio di idoneità. E’ comunque utile poterne dimostrare l’avvenuta consegna perchè da quella data decorrono i 30 giorni per la proposizione del ricorso.


i:Il giudizio di idoneità può essere di quattro tip

  1. Idoneità. Significa che il lavoratore è idoneo alla mansione specifica ovvero non sussistono condizioni di salute compromesse che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa.
  2. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. Significa che lo stato di salute del lavoratore gli permette di svolgere la sua mansione ma rispettando alcune condizioni che il Medico Competente definisce nella forma e nel tempo; per es. evitare il sollevamento di carichi oltre 10 kg. per tre mesi oppure divieto permanente di svolgere lavorazioni in quota (lavoro su ponteggi, scale, tetti, ecc.).
  3. Inidoneità temporanea. Significa che per le sue condizioni di salute, il lavoratore non può svolgere la mansione alla quale è adibito, ma solo per un certo periodo di tempo che il Medico Competente ha l’obbligo di indicare nel giudizio stesso. Generalmente allo scadere del periodo il lavoratore viene rivalutato dal Medico Competente per accertare il miglioramento e conseguentemente annullare o prorogare il giudizio.
  4. Inidoneità permanente. Significa che a giudizio del Medico Competente, il lavoratore non è nelle condizioni di salute adatte a poter svolgere la mansione alla quale è adibito. In questo caso il datore di lavoro deve “ove possibile” destinare il dipendente ad altra mansione equivalente o, in difetto, a mansione inferiore, concordata con il medico e garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.


Normativa

A norma dell’art. 39 del d.lgs. 81/08:

1. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 a. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
 b. libero professionista;
 c. dipendente del datore di lavoro.
2. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
3. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
4. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
 
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