LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è una relazione della sicurezza lavorativa che il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere per ciascuna unità operativa in cui sia impiegato almeno un lavoratore (anche socio lavoratore e indipendentemente dalla tipologia di contratto). Di tale documento si occupano in genere consulenti con specifica competenza in materia che supportano il datore di lavoro in tale adempimento non delegabile.
Alla valutazione dei rischi deve collaborare il medico competente per le parti di sua competenza e il rappresentante dei lavoratori (interno o territoriale) lo visiona ed esprime eventuali sue osservazioni. Quindi il documento di valutazione dei rischi deve essere fatto dal datore di lavoro (tramite i suoi consulenti) e vi collabora il medico del lavoro.
Partecipa anche con ruolo consultivo il rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
Da questa prima descrizione appare evidente che il documento di valutazione dei rischi assume un ruolo centrale nella documentazione che attesta la sicurezza di un ambiente di lavoro.
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Deve raccogliere la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, quindi dei rischi definiti nei vari capitoli del testo unico, ma anche di altri eventuali rischi presenti e considerarli in funzione del sesso, dell’età, delle condizioni psico-fisiche, della provenienza da altri Paesi. Nel definire l’obbligo di valutazione per tutti i rischi, il legislatore ha inteso assegnare al datore di lavoro l’onere di indagare qualsiasi condizione possa influire negativamente sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
I criteri adottati per la valutazione dei rischi devono essere specificati nel documento.
Oltre alla valutazione della presenza di pericoli per gli esposti, e alla loro “quantificazione” occorre indicare quali misure di prevenzione e protezione sono state attuate e quali dispositivi di protezione adottati per eliminare o, se non tecnicamente possibile, almeno contenere tali rischi.
Ancora, il documento di valutazione dei rischi deve contenere un programma di miglioramento, ossia delle misure che saranno adottate per elevare il livello di sicurezza nel tempo.
Infine deve contenere le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare con l’indicazione delle figure aziendali che vi devono provvedere.
Il contenuto del documento valutazione rischi deve rispondere a tutte le norme contenute nel testo unico della sicurezza sul lavoro.
Pertanto, il documento di valutazione dei rischi non deve limitarsi alla mera evidenza di un rischio specifico ma deve analizzarlo e quantificarlo in maniera approfondita, affinchè possa essere gestito.
Prendiamo ad esempio in considerazione il rischio rumore. Non basta evidenziare nel documento di valutazione dei rischi che vi è un rischio derivante dalla esposizione a rumore e che i lavoratori indossano i tappi auricolari. Occorre misurare con idonei strumenti quanto rumore c’è, accertarsi che non superi le soglie previste, considerando anche le attenuazioni dei dispositivi di protezione individuale e quindi concludere se vi è un’esposizione rilevante per la salute o no.
In che tempi occorre redigere il documento di valutazione dei rischi?
Entro 90 giorni dall’avvio dell’attività, ma il termine è riferito alla definizione del documento non anche alla valutazione che deve essere immediata, all’avvio dell’attività.
Quando deve essere aggiornato il DVR ?
In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Per avere maggiori informazioni scrivi a: amministrazione@medcompetente.it